Consenso Informato e DAT
ex Legge 219/2017 e Determinazione 25 gennaio 2022, n. G00642 Regione Lazio
La legge n. 219 del 2017 disciplina il consenso informato e le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Stabilisce che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”. Pertanto, tutti i trattamenti sanitari devono essere preceduti da un’informazione e un consenso liberamente espresso.
Fanno eccezione le situazioni di emergenza ed urgenza, in cui il medico ed i componenti dell’equipe sanitaria, assicurano le cure necessarie nel rispetto della volontà della persona assistita, ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.
Durante il percorso di cura Le sarà dedicato un adeguato tempo per la comunicazione con il medico e gli operatori sanitari, nel quale Le forniremo le informazioni utili per decidere se acconsentire ai trattamenti diagnostici e terapeutici proposti. Al Suo processo di cura potranno partecipare anche studenti in formazione, quali medici e altre professioni sanitarie in tirocinio presso questa struttura.
Le persone maggiorenni, capaci giuridicamente di agire, possono indicare una persona di fiducia, quale un familiare o un’altra persona, incaricata a ricevere le informazioni sul Suo stato di salute e ad esprimere il consenso in Sua vece. Lei ha il diritto di conoscere il Suo stato di salute ma può anche decidere di non ricevere tutte o parte delle informazioni. Dopo che Lei, o la persona di fiducia da Lei indicata, avrà acquisito le informazioni necessarie sarà necessario sottoscrivere un Consenso Informato Generale per iniziare i trattamenti sanitari di base.
In relazione all’evoluzione del percorso terapeutico-assistenziale per i trattamenti diagnostici e/o terapeutici che si renderanno necessari Le sottoporremmo uno o più moduli per rilasciare un Consenso Specifico alle prestazioni proposte.
In relazione all’evoluzione del percorso terapeutico-assistenziale per i trattamenti diagnostici e/o terapeutici che si renderanno necessari Le sottoporremmo uno o più moduli per rilasciare un Consenso Specifico alle prestazioni sanitarie proposte. Prima della sottoscrizione del consenso ai trattamenti diagnostico/terapeutici specifici Le saranno illustrate anche le eventuali alternative, ove esistenti e praticabili, con riferimento allo stato di salute e le possibili conseguenze del rifiuto.
In ogni momento è possibile revocare il consenso già rilasciato rifiutando, in tutto o in parte, il/i trattamento/i sanitario/i e/o gli accertamenti diagnostici proposti. Sia il consenso che il rifiuto, totale o parziale, saranno documentati nella cartella clinica e firmati da lei o dalla persona di fiducia da lei indicata.
La norma prevede la possibilità, per ogni persona maggiorenne capace di intendere e volere, di rilasciare, mediante la redazione di un atto nel rispetto delle leggi vigenti, una dichiarazione anticipata di trattamento (DAT), su eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarla e sui quali in futuro potrebbe non essere in condizione di prestare il consenso necessario. Le DAT, redatte nei modi previsti dalla normativa, le eventuali variazioni o la revoca, devono essere consegnate personalmente dall’interessato all’ufficio dello stato civile del comune di residenza.
Nelle condizioni di emergenza e urgenza possono essere revocate con dichiarazione verbale, raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
Per ulteriori approfondimenti può consultare la legge e leggere le domande più frequenti di seguito riportate.
Cos’è il Consenso Informato?
Il Consenso Informato è alla base della relazione di cura e di fiducia fra Lei ed il medico. A questa relazione contribuiscono, in base alle rispettive competenze, i diversi professionisti sanitari dell’equipe, e se lo desidera, i Suoi familiari o le persone di Sua fiducia.
Il consenso non è solo l’accettazione o il rifiuto di un trattamento sanitario, ma è tempo di cura. Non esiti a chiedere le informazioni e le spiegazioni di cui ha bisogno per esprimere il consenso.
È obbligatorio il consenso informato al trattamento sanitario?
Sì, tranne che in alcuni casi previsti dalla legge come, ad esempio, il Trattamento Sanitari Obbligatorio (TSO).
Nel caso di una situazione di emergenza o urgenza come si acquisisce il consenso informato?
Nelle situazioni di emergenza o di urgenza, il medico ed i componenti dell’equipe sanitaria, nel rispetto delle norme vigenti, assicurano le doverose cure nel rispetto della volontà della persona assistita, ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.
Durante il ricovero o il mio percorso di cura devo esprimere un altro consenso?
In base al percorso terapeutico-assistenziale adeguato alla Sua situazione di salute sarà necessario sottoscrivere uno o più moduli di Consenso Informato Specifico per le necessità diagnostiche, le cure mediche o chirurgiche che si renderanno necessarie, che contempla anche la valutazione del rischio specifico, correlato all’esecuzione del tipo di esame o di trattamento, in base alle sue condizioni di salute.
Che significa rischio specifico?
Ogni accertamento diagnostico o intervento terapeutico (medico o chirurgico) comporta il rischio di eventi avversi o complicanze, non sempre prevenibili anche quando si rispettino rigorosamente le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali. Particolari condizioni di salute o di fragilità (età, malattie concomitanti, ecc.), possono determinare differenze nell’incidenza, frequenza e gravità delle complicanze. Di tali possibili differenze nel Suo caso specifico, le verrà fornita spiegazione in maniera comprensibile ed esaustiva durante il colloquio informativo prima dell’acquisizione del consenso alle cure.
Chi può esprimere il consenso all’informazione e al trattamento?
Le persone maggiorenni capaci di agire possono esprimere validamente il consenso.
Per i minorenni il consenso è espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà del minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.
Nel caso di persona interdetta il consenso è espresso dal “tutore”, sentito l'interdetto ove possibile. Il tutore all’atto della sottoscrizione, oltre a fornire le generalità produrrà gli estremi del decreto di nomina.
Nel caso di persona inabilitata il consenso è espresso congiuntamente dall’inabilitato e dal “curatore” che all’atto della sottoscrizione, oltre a fornire le generalità produrrà gli estremi del decreto di nomina.
Nel caso di persona incapace di agire, qualora sia beneficiaria di un provvedimento di Amministrazione di Sostegno con poteri di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso sarà espresso dall’Amministratore di sostegno: ove possibile, tuttavia, la persona assistita e rappresentata da quest’ultimo deve comunque essere sentita. Nel caso in cui l’Amministratore di sostegno abbia solo poteri di assistenza in ambito sanitario e non di rappresentanza esclusiva, il consenso informato andrà acquisito da entrambi.
Quali informazioni riceverò nel caso di accesso ai servizi della struttura, come ad esempio un ricovero programmato?
Nel caso di un ricovero programmato o di altri percorsi terapeutici (ad esempio: day hospital o visite ecc.) le sarà somministrato il modulo di Consenso Informato Generale, in cui sono contenute le informazioni riguardanti gli esami e i trattamenti che saranno eseguiti per le finalità diagnostico-terapeutiche durante il percorso di cura e per le quali non è richiesto un consenso informato specifico (ad esempio tamponi, campionamenti di matrici biologiche come urina e sangue, misurazione dei parametri come pressione arteriosa, EGA, esame obiettivo, applicazione/rimozione punti di sutura, profilassi antitetanica). Riceverà poi l’informativa resa dall’operatore sanitario/equipe che potrà essere accompagnata da moduli informativi in cui sono riassunte tutte le informazioni trasmesse durante il colloquio. Al termine della fase informativa in cui Le saranno precisate diagnosi, prognosi, benefici e rischi, dell’accertamento diagnostico e/o del trattamento sanitario indicato nel Suo caso, nonché le alternative possibili se esistenti e le conseguenze prevedibili di un eventuale rifiuto, in riferimento al Suo stato di salute, Le verrà somministrato il modulo di consenso informato specifico per la procedura diagnostico/terapeutica.
Quali informazioni riceverò durante il percorso di cura?
Le informazioni ricevute all’accesso (in pronto soccorso, reparto, ambulatorio, day hospital, ecc.) saranno aggiornate in base al Suo stato di salute.
Posso rifiutarmi di ricevere le informazioni sul mio stato di salute?
Lei ha diritto esclusivo di conoscere il suo stato di salute, ma può anche decidere di non ricevere tutte o parte delle informazioni. Inoltre, è Suo diritto acquisire ulteriori pareri di sanitari di Sua fiducia.
Se non voglio ricevere le informazioni sul mio stato di salute sarò comunque curato?
Manifestare la volontà di non ricevere le informazioni sul suo stato di salute non pregiudica il Suo percorso diagnostico-terapeutico.
Chi altro può ricevere le informazioni sul mio stato di salute? Posso delegare qualcuno?
Le norme in tema di consenso informato prevedono che le persone maggiorenni, capaci giuridicamente di agire possono delegare i familiari o una persona di fiducia a ricevere le informazioni riguardanti lo stato di salute. È bene sottolineare che la delega si limita al ricevimento di informazioni sullo stato di salute e non all’espressione del consenso informato al trattamento, che deve essere espresso dalla persona maggiorenne capace. Le generalità della persona indicata saranno riportate nella documentazione sanitaria.
I minori di età e le persone incapaci naturali, in relazione alle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto delle norme vigenti, hanno diritto a ricevere le informazioni per essere poste in condizione di essere coinvolti nel proprio percorso diagnostico-terapeutico.
Se rifiuto o rinuncio al trattamento sanitario cosa accade?
È facoltà della persona maggiorenne capace di agire, accettare in tutto o in parte i trattamenti sanitari proposti. Il rifiuto, la rinuncia o la revoca di un consenso già rilasciato al trattamento, devono essere sempre riportate nella documentazione sanitaria, anche per quanto riguarda i rischi che ciò comporta.
Il medico è tenuto a rispettare la volontà della persona assistita, o di chi è titolato in sua vece, di rifiutare o di rinunciare al trattamento sanitario.
Nel caso di persona incapace di agire o minorenne, qualora il rappresentante legale o chi esercita la responsabilità genitoriale intenda rifiutare o rinunciare a un trattamento sanitario ritenuto dal medico appropriato e necessario, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Offriamo servizi e prestazioni mediche in regime privato o convenzionato con le principali compagnie assicurative. Alcuni dei nostri servizi sono convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per maggiori informazioni sulle convenzioni attive, visita: